Legge Ordinaria n. 962 del 09/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 1967 n. 272)
Prevenzione e repressione del delitto di genocidio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge;
                               Art. 1.
                (Atti diretti a commettere genocidio)

  Chiunque,  al  fine  di  distruggere  in tutto o in parte un gruppo
nazionale,  etnico,  razziale  o  religioso  come tale, commette atti
diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al
gruppo, e' punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
  Chiunque,  al  fine  di  distruggere  in tutto o in parte un gruppo
nazionale,  etnico,  razziale  o  religioso  come tale, commette atti
diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone
appartenenti al gruppo, e' punito con la reclusione da ventiquattro a
trenta  anni.  La  stessa  pena  si  applica a chi, allo stesso fine,
sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da
determinare  la  distruzione  fisica,  totale  o  parziale del gruppo
stesso.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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