Legge Ordinaria n. 101 del 22/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1968 n. 60)
Rivalutazione della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia caduti vittime del dovere e del contributo funerario a favore dei familiari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le elargizioni previste dall'articolo 14 del regio decreto 13 marzo
1921,  n.  261, modificato con la legge 22 gennaio 1942, n. 181 e col
decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947,
n.  836,  ratificato  con  modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n.
116,  a  favore  delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza,
degli  ufficiali,  dei  sottufficiali  e dei militari di truppa delle
forze  armate  di  polizia  vengono elevate alla misura unica di lire
2.000.000.
  La  disposizione  di  cui  al  primo comma del presente articolo si
applica  anche  a  favore  delle  famiglie  delle  ispettrici e delle
assistenti di polizia.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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