Legge Ordinaria n. 1186 del 06/11/1968 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1968 n. 304)
Interventi in favore del teatro di prosa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20
febbraio  1948,  n.  62,  destinata  alle  manifestazioni teatrali di
prosa,  e' aumentata - per l'esercizio finanziario 1968 - della somma
di lire 400.000.000.
  La  somma di cui al precedente comma potra' essere utilizzata anche
per erogazioni a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione
ed  incremento  del  teatro  drammatico  e  della  cultura  teatrale,
promosse  od  organizzate  da  enti  pubblici, istituti universitari,
comitati ed associazioni culturali e di categoria.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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