Legge Ordinaria n. 217 del 01/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1968 n. 80)
Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di ammissibilità a contributo di opere igienico-sanitarie di varia natura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'ultimo  comma  dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589,
e' sostituito dai seguenti:
  "A  favore  dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere
igienico-sanitarie  e particolarmente mattatoi, mercati, campi boari,
lavatoi,  bagni  pubblici  ed  ambulatori,  e' concesso un contributo
costante  per  trentacinque  anni  del  2,50  per  cento  nella spesa
riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 150.000.000
per  ciascuna opera e, per le opere in corso di esecuzione, anche per
la parte eccedente gli importi gia' ammessi a contributo.
  Per   l'esecuzione   dei   mattatoi  il  predetto  limite  di  lire
150.000.000 e' elevato a lire 300.000.000 quando trattasi di mattatoi
a  servizio  di  piu' comuni, i quali debbono procedere, in tal caso,
alla costituzione di apposito consorzio.
  Nell'importo  complessivo  della  spesa riconosciuta necessaria per
ciascuna  opera ed ammessa a contributo ai sensi dei precedenti commi
possono  essere  compresi,  per  un ammontare non superiore al 20 per
cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature strettamente
necessarie   per   il   funzionamento   dei   servizi   istituzionali
dell'opera".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 marzo 1968

                               SARAGAT

                                             MORO - MANCINI - COLOMBO
- TAVIANI - PRETI -
PIERACCINI - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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