Legge Ordinaria n. 218 del 06/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1968 n. 80)
Modifica dell'articolo 27 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai fini della sua applicabilità ai territori a catasto ex-austriaco e in Sardegna.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nei  territori  in  cui vige il catasto ex austriaco e in Sardegna,
fino  a quando non sara' provveduto all'aggiornamento del catasto, le
agevolazioni  creditizie previste dalla legge 26 maggio 1965, n. 590,
nonche'  le  agevolazioni  creditizie  e  contributive  previste  dal
decreto  legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modifiche
e  integrazioni,  per  l'acquisto  di  fondi  rustici destinati alla,
formazione di proprieta' contadine, possono essere concesse anche per
acquisti  di  terreni,  il  cui imponibile catastale sia inferiore al
limite  di  lire 1.000 fissato dall'articolo 27 della citata legge 26
maggio  1965,  n.  590,  ovvero,  nei  casi di arrotondamento, quando
l'imponibile catastale dei terreni da acquistare in aggiunta a quello
dei   terreni  gia'  posseduti  in  proprieta'  o  in  enfiteusi  dal
coltivatore sia inferiore al predetto limite.
  Tali  acquisti  devono  rispondere  alla  finalita'  di  costituire
imprese  familiari  efficienti  sotto  l'aspetto tecnico-economico ai
sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 marzo 1968

                               SARAGAT

                                                       MORO - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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