Legge Ordinaria n. 231 del 01/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1968 n. 81)
Provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'   istituita   presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato  una
contabilita'  speciale,  denominata  "Fondo  per  le  provvidenze  ai
lavoratori  licenziati  dalle  miniere  di  zolfo italiane", per dare
esecuzione  alla decisione del Consiglio dei Ministri della Comunita'
economica  europea  del  22  dicembre  1966 relativa ad un contributo
comunitario  da assegnare alla Repubblica italiana per permetterle di
attribuire  ai  lavoratori  licenziati  dalle miniere di zolfo taluni
aiuti  ed  ai  loro  figli un certo numero di borse per la formazione
professionale.
  Il fondo di cui al precedente comma e' alimentato:
    a)  dal  controvalore  in  lire  italiane  del  contributo  della
Comunita' economica europea di cui alla detta decisione del Consiglio
del  22 dicembre 1966, fissato in un massimo di 4,2 milioni di unita'
di conto;
    b)  da  un  contributo  dello Stato italiano pari a 2 miliardi di
lire;
    c)  da  una quota parte, da determinarsi con decreto del Ministro
per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e
l'artigianato,  della  disponibilita'  finanziaria  costituita presso
l'Ente  zolfi  italiani mediante l'accantonamento delle differenze di
prezzo  realizzate  sullo  zolfo acquistato all'estero ed immesso nel
consumo interno fino al 31 dicembre 1966;
    d)  da  eventuali  contributi  da parte di altri enti, recuperi e
rimborsi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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