Legge Ordinaria n. 275 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1968 n. 87)
Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento per i capitani del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  In  deroga a quanto stabilito nella colonna 6 dei quadri XV - ruolo
del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e XVI - ruolo
del  servizio sanitario dello Esercito (ufficiali chimici-farmacisti)
di  cui  alla  tabella  n.  1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n.
1137,  e  successive  modifiche  e in deroga a quanto stabilito nella
colonna  6  del  quadro  VII - ruolo del corpo sanitario della Marina
(ufficiali  medici)  di  cui  alla tabella n. 2 annessa alla legge 18
febbraio   1963,  n.  165,  l'aliquota  degli  ufficiali  non  ancora
valutati,  da  ammettere ogni anno a valutazione per l'avanzamento al
grado di maggiore, e' calcolata sulla somma dei posti in organico dei
capitani  e  dei  tenenti  diminuita  del  numero  dei  capitani gia'
valutati.
  Sono  esclusi  dalla  valutazione  i  capitani  con  anzianita'  di
servizio permanente effettivo inferiore a sei anni.
  Le  disposizioni della presente legge si applicano fino a quando la
consistenza  numerica  dei  capitani  e  dei  tenenti  del  ruolo del
servizio  sanitario  dell'Esercito  (ufficiali medici), del ruolo del
servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del
ruolo  del  corpo  sanitario  della  Marina  (ufficiali  medici)  non
raggiunga   i  quattro  quinti  di  quella  prevista  dai  rispettivi
organici.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1968

                               SARAGAT

                                                    MORO - TREMELLONI

                                                    Visto,         il
Guardasigilli: REALE
 

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