Legge Ordinaria n. 296 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 4 aprile 1968 n. 88)
Modifica al titolo ed all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1967, n. 1232, recante provvidenze in favore di taluni territori colpiti da terremoto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   titolo  della  legge  2  dicembre  1967,  n.  1232,  e'  cosi'
modificato:
  "Estensione  delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n.
4,  ai  fabbricati  rurali  danneggiati  o  distrutti  dai  terremoti
verificatisi  negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia
e  Rieti e nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Firenze e
provvidenze per i comuni terremotati nella regione marchigiana".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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