Legge Ordinaria n. 318 del 14/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1968 n. 91)
Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  le  giornate  di  spettacolo  in  cui il prezzo d'ingresso non
superi  il  limite  stabilito  dall'articolo  6, secondo comma, della
legge  4  novembre  1965, n. 1213, e' concesso agli esercenti di sale
cinematografiche,   con  la  osservanza  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  37  della  stessa legge, l'abbuono dei diritti erariali
introitati  a  norma  di  legge,  sino alla concorrenza di un importo
massimo di lire 7.000.
  Sui  diritti  erariali eventualmente introitati in eccedenza a tale
limite  sono  corrisposti gli abbuoni previsti dalla legge 4 novembre
1965, n. 1213.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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