Legge Ordinaria n. 341 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 10 aprile 1968 n. 93)
Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  cittadini  italiani  residenti nelle zone di Trieste e Gorizia e
quelli  che  fecero  parte  della Divisione partigiana "Pasubio" gia'
operante  nel  Veneto;  i  volontari italiani che, dopo l'8 settembre
1943,  combatterono all'estero nelle formazioni partigiane italiane e
straniere;  coloro  che  possono comprovare di essere stati detenuti,
per  attivita'  partigiana,  per  almeno  tre mesi durante il periodo
dall'8  settembre 1943 all'8 maggio 1945, in territorio metropolitano
od  all'estero;  i  mutilati, gli invalidi e le famiglie dei caduti o
dei  dispersi  per  cause  dipendenti  dalla  lotta di liberazione in
Italia  o  all'estero,  possono  - entro il termine perentorio di sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge - presentare domanda
di  riconoscimento  delle  qualifiche  di  cui al decreto legislativo
luogotenenziale  21  agosto  1945, n. 518, alla commissione di cui al
successivo articolo 4, presso il Ministero della difesa in Roma.
  Le  domande  saranno  esaminate  in base alle norme ed ai requisiti
contemplati  nel  decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945,
n. 518.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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