Legge Ordinaria n. 415 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 18 aprile 1968 n. 99)
Modificazioni al regime fiscale degli alcoli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  diritto erariale speciale per gli alcoli metilico, propilico ed
isopropilico  che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni
a   denaturazione   con   denaturante  generale  dello  Stato  o  con
denaturanti   speciali   riconosciuti   idonei   dall'amministrazione
finanziaria, e' stabilito in lire 2.000 per ettanidro.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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