Legge Ordinaria n. 434 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 20 aprile 1968 n. 101)
Ordinamento della professione di perito agrario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Titolo di perito agrario

  Il titolo di perito agrario spetta a coloro che hanno conseguito il
diploma    che,   secondo   gli   ordinamenti   scolastici,   abilita
all'esercizio della relativa professione.
 

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