Legge Ordinaria n. 451 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 23 aprile 1968 n. 104)
Restituzione dell'IGE alla esportazione dei fiori e piante ornamentali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  prodotti  elencati  nella  tabella allegata alla presente legge,
sono  ammessi  alla  restituzione  dell'imposta generale sull'entrata
all'esportazione  nella  misura, rispettivamente del 2,40 per cento e
dell'1,20  per  cento  del  prezzo di vendita all'estero dei prodotti
stessi.
  Per  gli  stessi prodotti di provenienza estera e' dovuta, all'atto
dell'importazione,   una   imposta   di   conguaglio,  nella  misura,
rispettivamente,  del  2,40  e dell'1,20 per cento, da liquidarsi sul
valore  dei  medesimi,  determinato  ai  sensi dell'articolo 18 della
legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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