Legge Ordinaria n. 5 del 04/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1968 n. 15)
Eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  e' autorizzato a costruire in
Abruzzo,  sino al limite di lire 3 miliardi, con le norme della legge
9 agosto 1954, n. 640 e 23 marzo 1958, n. 315, case da destinare alle
famiglie   attualmente  alloggiate  in  baracche  ovvero  in  edifici
comunque  fatiscenti  costruiti  per  dare  ricovero ai rimasti senza
tetto  in  dipendenza  del  terremoto del 13 gennaio 1915, nonche' le
opere sociali ed accessorie.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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