Legge Ordinaria n. 517 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 6 maggio 1968 n. 114)
Interpretazione autentica della legge 7 maggio 1965, n. 459.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  requisito  dell'ingresso  in carriera fino al 31 dicembre 1952,
stabilito  dalla legge 7 maggio 1965, n. 459, quale condizione per il
trattenimento  in servizio, per il tempo necessario al raggiungimento
dei  40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70°
anno  di  eta',  degli  ufficiali  sanitari  e  dei sanitari condotti
comunque  in  servizio  alla  data  di  entrata in vigore della legge
predetta,  deve  intendersi  riferito  all'ingresso  in carriera, per
pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato
che degli enti locali.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1968

                               SARAGAT

                                                      MORO - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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