Legge Ordinaria n. 1014 del 24/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1970 n. 4)
Trattamento economico del personale laureato, assunto per esigenze del Ministero della difesa ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, per studi e ricerche nel campo dell'energia nucleare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  modifica  dell'articolo 2, primo comma, della legge 29 settembre
1962,  n. 1483, il direttore, i ricercatori e i programmatori assunti
dal  Ministero  della difesa con contratto a termine rinnovabile sono
retribuiti  nella  misura  prevista  per  gli  impiegati civili dello
Stato, rispettivamente con qualifica di ispettore generale, direttore
di divisione e direttore di sezione.
  Per  ogni  ora  di  lavoro straordinario effettivamente prestato da
detto  personale  e'  corrisposto  il  compenso orario previsto dalle
vigenti disposizioni per le suddette qualifiche.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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