Legge Ordinaria n. 1021 del 15/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1970 n. 6)
Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1969, il compenso di cui all'articolo 1
della  legge  18  maggio  1967,  n.  376,  per  le suore addette agli
stabilimenti  militari  dell'Esercito  e  della Marina, agli ospedali
convenzionati  con  la Croce rossa italiana e con il Sovrano militare
ordine  di  Malta  ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e' fissato in lire 1.000 giornaliere.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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