Legge Ordinaria n. 1023 del 15/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1970 n. 6)
Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, Istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e della Aeronautica
militare  presso  i  quali per le materie non militari possono essere
affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti:

    Scuole del Corpo equipaggi militari marittimi;
    Scuola di guerra aerea;
    Scuola di applicazione;
    Scuola di aerocooperazione;
    Scuole di volo;
    Scuole specialisti;
    Scuole di lingue estere;
    Servizi e reparti militari marittimi;

    Direzioni dei corsi di aggiornamento e specializzazione;
    Direzioni,  centri  tecnici,  centri studi ed esperienze ed altri
enti  incaricati della formazione del personale tecnico specializzato
e del personale per i servizi tecnici.

  Il numero delle scuole, degli istituti e degli enti di cui al comma
precedente   e'   determinato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  su  proposta del Ministro per la difesa, di concerto con
il Ministro per il tesoro.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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