Legge Ordinaria n. 142 del 04/03/1969 (Pubblicata nella G.U. del 28 aprile 1969 n. 108)
Modifica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, concernente la estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (ENEM).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, e' modificato come
segue:
  "I  licenziati  dalle  soppresse  scuole  secondarie  di avviamento
professionale  a  tipo  marinaro,  statali o legalmente riconosciute,
dalle  cessate  scuole marittime dell'Ente nazionale per l'educazione
marinara  (ENEM),  nonche'  dalle  sezioni di qualifica per attivita'
marinare,  funzionanti  presso  gli istituti professionali di Stato o
legalmente  riconosciuti,  i quali aspirino ad ottenere, in relazione
alla  preparazione  conseguita  nelle scuole di provenienza, i titoli
professionali  di  "padrone  marittimo  per  il  traffico",  "padrone
marittimo  per la pesca", "marinaio autorizzato al piccolo traffico",
marinaio  autorizzato alla pesca mediterranea" e "meccanico navale di
seconda  classe per motonavi" di cui agli articoli 253, 254, 256, 257
e  271  del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(navigazione  marittima),  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche, potranno
essere  ammessi  a  sostenere  i  relativi esami anche se non abbiano
raggiunto l'eta' e gli altri requisiti prescritti.
  I  licenziati  dalle  sezioni  meccanici,  funzionanti  presso  gli
istituti  professionali  di Stato o legalmente riconosciuti, potranno
essere  ammessi  a  sostenere  gli  esami  per meccanico navale di la
classe  anche  se  non abbiano raggiunto l'eta' e gli altri requisiti
prescritti  dall'articolo  270  del predetto regolamento e successive
modifiche".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 marzo 1969

                               SARAGAT

                                                RUMOR - LUPIS - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GAVA
 

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