Legge Ordinaria n. 168 del 21/04/1969 (Pubblicata nella G.U. del 6 maggio 1969 n. 115)
Collaborazione di enti ospedalieri con i Paesi in via di sviluppo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  enti  ospedalieri  di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132,
compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio, possono autorizzare
personale  medico e tecnico di ruolo a prestare attivita' in Paesi in
via  di  sviluppo, al fine di contribuire al loro progresso nel campo
sanitario.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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