Legge Ordinaria n. 252 del 14/05/1969 (Pubblicata nella G.U. del 31 maggio 1969 n. 137)
Modificazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n.
46, e' sostituito dal seguente:
  "Ha,  inoltre,  diritto  a pensione di riversibilita' la vedova del
pensionato dello Stato, purche' il matrimonio, qualora sia posteriore
alla  cessazione  del  servizio,  sia  stato contratto dal pensionato
prima  del  compimento  del settantaduesimo anno di eta' e sia durato
almeno  due  anni  e  se  la differenza di eta' fra i coniugi non sia
maggiore  di  anni  venti.  Si  prescinde  dalle  suddette condizioni
qualora  il  matrimonio sia stati) contratto dal pensionato prima del
compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di  eta',  o  qualora  dal
matrimonio sia nata prole, anche se postuma".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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