Legge Ordinaria n. 666 del 01/10/1969 (Pubblicata nella G.U. del 13 ottobre 1969 n. 260)
Disposizioni integrative e modificative della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, recante finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico e sociale, e successive modificazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Entro  il  limite  della  somma  di lire 10 miliardi a carico dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario  1969,  il  Ministro  per  il  tesoro  e'  autorizzato  a
somministrare  all'Istituto  mobiliare  italiano,  in  aggiunta  agli
importi  previsti  dall'articolo  4  della legge 18 dicembre 1961, n.
1470,   dall'articolo  1  della  legge  28  marzo  1968,  n.  342,  e
dall'articolo  3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito
nella  legge  25  ottobre  1968,  n. 1089, nuovi fondi destinati alla
concessione  di  finanziamenti  ai  sensi  della  predetta  legge  18
dicembre 1961, n. 1470.
  I  finanziamenti concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n.
1470,  e successive modificazioni, possono essere destinati anche per
la rilevazione e la gestione di aziende o di stabilimenti industriali
temporaneamente  inattivi,  al  fine  di  consentire  negli stessi la
ripresa dell'attivita' lavorativa ed il mantenimento dell'occupazione
operaia.
 

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