Legge Ordinaria n. 746 del 15/10/1969 (Pubblicata nella G.U. del 6 novembre 1969 n. 281)
Interpretazione autentica dell'articolo 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  trattamenti  supplementari  di  fine  servizio  e  pensionistici
deliberati  dagli organi competenti a favore del personale degli enti
locali  entro il 1 marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di
tutela, sono mantenuti, limitatamente al personale in servizio a tale
data, anche nei casi ove per i provvedimenti concessivi di detti enti
sia  intervenuto l'annullamento ex articolo 6 del testo unico 3 marzo
1934, n. 383.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 ottobre 1969

                               SARAGAT

                                                      RUMOR - RESTIVO

                                                      Visto,       il
Guardasigilli: GAVA
 

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