Legge Ordinaria n. 780 del 07/11/1969 (Pubblicata nella G.U. del 17 novembre 1969 n. 290)
Modificazione dell'articolo 389 del codice di procedura penale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  testo  dell'articolo  389  del  codice  di  procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  Art.  389. (Casi in cui si procede con istruzione sommaria). - "Per
i  reati  di  competenza  della  Corte  di  assise e del tribunale il
procuratore  della  Repubblica deve procedere con istruzione sommaria
quando  l'imputato  e'  stato  sorpreso in flagranza o ha commesso il
reato  mentre  era  arrestato,  detenuto  o  internato  per misura di
sicurezza e non si possa procedere a giudizio direttissimo.
  Il   procuratore  della  Repubblica  deve  altresi'  procedere  con
istruzione   sommaria   quando   l'imputato   nell'interrogatorio  ha
confessato  di  aver  commesso  il  reato  e  non  appaiono necessari
ulteriori atti di istruzione.
  Deve infine procedersi nello stesso modo, per i reati di competenza
della  Corte  di  assise  o del tribunale punibili con pena detentiva
temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova appare
evidente.
  In  tutte  le  ipotesi previste nei commi precedenti, l'imputato il
quale  ritiene  che  non  sussistano  i  requisiti per procedersi con
istruzione  sommaria,  nel termine di cinque giorni dalla notifica di
un  ordine,  o  dalla notifica di ogni altro atto da cui si ricavi la
notizia  certa  di  un  procedimento a suo carico, puo' chiedere, con
istanza  orale  o  scritta  al  procuratore  della Repubblica, che si
proceda con istruzione formale.
  Il procuratore della Repubblica, nel termine di cinque giorni dalla
presentazione  dell'istanza,  se accoglie la richiesta, trasmette gli
atti  del  procedimento  al  giudice  istruttore  perche' proceda con
istruzione   formale  anche  nei  confronti  degli  altri  computati;
altrimenti  la  rigetta  con decreto motivato che e' depositato nella
segreteria  unitamente  agli  atti ed ai documenti su cui si fonda la
decisione.   Dell'avvenuto  deposito  e'  dato  avviso,  a  cura  del
segretario, ai difensori dell'istante e degli altri imputati.
  Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma
precedente,   l'imputato   puo'  proporre  ricorso,  con  contestuale
presentazione  dei  motivi,  al  giudice  istruttore, il quale, se lo
accoglie,  dispone  che  si  proceda  contro  tutti  gli imputati con
istruzione  formale;  altrimenti  restituisce gli atti al procuratore
della  Repubblica  perche' prosegua l'istruzione sommaria, disponendo
che ne sia data notizia all'imputato.
  Il  pretore,  per i reati di sua competenza, procede con istruzione
sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto".
 

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