Legge Ordinaria n. 790 del 30/10/1969 (Pubblicata nella G.U. del 18 novembre 1969 n. 291)
Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Domodossola-confine svizzero in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per   assicurare   il   regolare   funzionamento   della   ferrovia
Domodossola-confine    svizzero    sulla   base   della   Convenzione
italo-svizzera  del  12  novembre 1919, il Ministro per i trasporti e
per  l'aviazione  civile potra' concedere per la ferrovia stessa, nei
limiti   e  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  27  del  regio
decreto-legge  29  luglio  1938, n. 1121, ed in deroga all'articolo 4
della  legge 2 agosto 1952, n. 1221, sussidi integrativi di esercizio
per il quinquennio dal 1966 al 1970.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 ottobre 1969

                               SARAGAT

                                            RUMOR - GASPARI - COLOMBO

                                            Visto,  il Guardasigilli:
GAVA
 

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