Legge Ordinaria n. 927 del 07/11/1969 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1969 n. 317)
Nuova disciplina dei termini previsti dagli articoli 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernenti, rispettivamente, la partecipazione agli scrutini per la promozione a magistrato di Cassazione e la nomina a magistrato d'Appello.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le  scadenze  dei  termini  previsti dall'articolo 33, primo comma,
della  legge  4  gennaio 1963, n. 1, e dall'articolo 1, ultimo comma,
della legge 25 luglio 1966, n. 570, sono fissate alla data di entrata
in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 novembre 1969

                               SARAGAT

                                                         RUMOR - GAVA

                                                         Visto,    il
Guardasigilli: GAVA
 

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