Legge Ordinaria n. 952 del 22/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1969 n. 325)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, recante norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701,
recante  norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967,
n.  641,  sull'edilizia  scolastica  e universitaria, con le seguenti
modificazioni:

  L'articolo 1 e' sostituito con il seguente:

                               Art. 1.

(Delega per la  progettazione  ed  esecuzione delle opere di edilizia
            scolastica ed acquisto delle aree occorrenti)

  Il primo, secondo  e  terzo  comma  dell'articolo 16 della legge 28
            luglio 1967, n. 641, sono sostituiti dai seguenti:
  "Gli enti obbligati  di  cui al primo comma dell'articolo 9 possono
            avvalersi   della   delega   da  parte  dello  Stato  per
            l'esecuzione  delle  opere  di cui al presente titolo. Ai
            fini  della  progettazione e della costruzione la domanda
            redatta  dal comune e dagli altri enti obbligati ai sensi
            del  primo  comma dell'articolo 9 equivale a richiesta di
            delega.  La delega e' concessa all'atto dell'approvazione
            del piano esecutivo annuale.
  Qualora gli  enti obbligati dichiarino, nella domanda presentata ai
            sensi  dell'articolo  9  della  presente  legge,  di  non
            volersi  avvalere  della  delega  o rinuncino alla delega
            loro  accordata  od  incorrano  nella  decadenza prevista
            dalle  norme concernenti i termini per la progettazione e
            per  l'appalto  concorso,  il provveditore regionale alle
            opere  pubbliche  competente  per  territorio, sentito il
            comitato  di  cui  all'articolo  25 della presente legge,
            puo'  delegare  l'istituto  per lo sviluppo dell'edilizia
            sociale  od  altri  enti pubblici, a carattere nazionale,
            specializzati   nell'edilizia   scolastica,  ovvero  puo'
            disporre l'esecuzione diretta dell'opera".
  Fermo restando  il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo
            13  della  legge  28  luglio  1967,  n. 641, nella delega
            accordata  ai  sensi dei precedenti capoversi e' compresa
            anche  l'acquisizione  delle  aree  occorrenti  giudicate
            idonee  a  norma  dell'articolo  2 della legge 26 gennaio
            1962, n. 17. In tal caso la spesa e' imputabile sui fondi
            stanziati  dallo  Stato  per l'edilizia scolastica, salvo
            rimborso in venticinque annualita' senza interessi.
  La concessione  dell'esonero del rimborso, prevista dal terzo comma
            dell'articolo  13  della legge 28 luglio 1967, n. 641, si
            applica,  alle  stesse  condizioni  ivi  stabilite, anche
            all'ipotesi di cui al precedente comma.
  Per la delega  di cui al presente articolo, si osservano, in quanto
            applicabili,  le  norme  previste  dalla  citata legge,28
            luglio 1967, n. 641, per la concessione.

  L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:

                               Art. 2.

                (Spese per l'acquisizione delle aree)

  Le spese per  l'acquisizione  delle  aree giudicate idonee ai sensi
            dell'articolo  2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sono
            erogate,  dopo  il perfezionamento dell'acquisto ed anche
            prima  dell'inizio  dei lavori, mediante prelevamento dai
            fondi destinati al finanziamento delle opere comprese nei
            programmi esecutivi.
  Il valore venale  che  l'ufficio tecnico erariale deve prendere per
            base     nella    determinazione    dell'indennita'    di
            espropriazione,  in  applicazione  degli articoli 12 e 13
            della  legge  15  gennaio  1885, n. 2896, e' quello della
            data  di  dichiarazione  di  idoneita'  rilasciata  dalla
            commissione  provinciale  prevista  dall'articolo 2 della
            legge  26  gennaio  1962,  n. 17, senza tener conto degli
            incrementi   di   valore   successivamente  a  tale  data
            determinatisi.
  In aggiunta  all'indennita'  cosi'  determinata  e'  corrisposta al
            proprietario  espropriato,  per  ogni  anno o frazione di
            anno  calcolata  ad  anno intero, compresi tra la data di
            dichiarazione  di  idoneita'  dell'area  e  la  data  del
            decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento degli
            indennizzi.

  L'articolo 3 e' sostituito con il seguente:

                               Art. 3.

       (Termini per la progettazione e per l'appalto concorso)

  I termini previsti   dal   secondo   comma   dell'articolo   18   e
            dall'articolo  22  della  legge  28  luglio 1967, n. 641,
            decorrono  dal  ricevimento  della  delega o del giudizio
            favorevole  sull'idoneita' dell'area allorche' questo sia
            successivo.
  Il provveditore  regionale alle opere pubbliche, tenuto conto dello
            stato    degli    adempimenti   di   ordine   tecnico   e
            amministrativo,  puo',  su  motivata  richiesta dell'ente
            interessato, concedere proroghe dei termini stabiliti nei
            commi  secondo  e  quarto dell'articolo 18 della legge 28
            luglio 1967, n. 641, per il tempo strettamente necessario
            e, comunque, non superiore complessivamente a 90 giorni.
  Qualora la proroga  non  sia  concessa,  si applica la disposizione
            contenuta    nel    primo   comma,   secondo   capoverso,
            dell'articolo 1.

  Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente:

                             Art. 4-bis.

(Esonero da pubblico  concorso  di  progetti  approvati anteriormente
                 alla legge 28 luglio 1967, n. 641)

  Gli  enti  concessionari  che  dimostrino  di avere deliberato, con
regolari  atti  formali,  l'approvazione dei progetti esecutivi prima
dell'entrata  in  vigore  della  legge  28  luglio 1967, n. 641, sono
esonerati  dall'obbligo  del  pubblico concorso di cui al terzo comma
dell'articolo 18 della citata legge 28 luglio 1967, n. 641.

  L'articolo 5 e' sostituito con il seguente:

                               Art. 5.

(Aree non coincidenti con  le  previsioni  dei piani regolatori e dei
                     programmi di fabbricazione)

  La  indicazione di aree non coincidenti con le previsioni del piano
regolatore  generale  o  del  programma di fabbricazione disposta con
delibera  del  consiglio  comunale, costituisce, in deroga alle norme
vigenti,  adozione  di  variante  del piano regolatore generale o del
programma  di  fabbricazione,  a norma della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni.
  La  delibera  di  variante  prevista  dal  comma precedente, previo
giudizio  sull'idoneita'  delle  aree  rilasciato  dalla  commissione
provinciale di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17,
viene  approvato  con  decreto  del provveditore regionale alle opere
pubbliche.
  E'  fatta salva in ogni caso la facolta' di avocazione da parte del
Ministro per i lavori pubblici.

  L'articolo 6 e' sostituito con il seguente:

                               Art. 6.

            (Concessione in corso ed esecuzione diretta)

  Le   norme   dei   precedenti  articoli  si  estendono,  in  quanto
applicabili,  agli enti ai quali, all'atto dell'entrata in vigore del
presente  decreto,  siano state gia' affidate in concessione le opere
ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonche'
all'Amministrazione  statale, nei casi di esecuzione diretta previsti
dall'articolo 17 della legge citata.

  L'articolo 7 e' sostituito con il seguente:

                               Art. 7.

         (Modifica alla procedura degli interventi urgenti)

  Il terzo comma dell'articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641,
e' sostituito dai seguenti commi:
  "Per  i  progetti  che  comportano  una spesa anche superiore a 800
milioni   di  lire  non  e'  obbligatorio  il  pubblico  concorso  di
progettazione di cui ai precedenti articoli 18 e 19.
  Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere di cui
al  presente  articolo,  si applica la disposizione del secondo comma
dell'articolo  1  della  legge  26  gennaio 1963, n. 47, per la parte
relativa alla stipulazione dei contratti, prescindendosi, nel caso di
ricorso   all'impiego   delle   varie   tecniche   e   metodi   della
prefabbricazione,  dalla  procedura  di  cui  all'articolo  23  della
presente legge".

  Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:

                             Art. 8-bis.

        (Gara d'appalto in aumento e relativo finanziamento)

  Dopo  l'articolo 20 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e' aggiunto
il seguente articolo 20-bis:
    "Qualora la gara per l'appalto di un'opera di edilizia scolastica
vada   deserta,   nei   casi  di  motivata  necessita',  puo'  essere
autorizzato  dal  competente  provveditore  alle  opere  pubbliche un
secondo  esperimento nel quale siano ammesse anche offerte in aumento
sui prezzi di capitolato".
  Il  penultimo capoverso del n. 5) dell'art. 9 della legge 28 luglio
1976, n. 641, e' sostituito con il seguente:
    "La spesa dei programmi esecutivi annuali non puo' superare il 90
per   cento   del  finanziamento  previsto  annualmente  per  ciascun
programma  regionale.  La  restante  aliquota  e'  accantonata per le
variazioni  previste  dal  n.  4)  del  primo  comma dell'articolo 7,
nonche'  per  integrazioni  di  finanziamento,  ivi  comprese  quelle
conseguenti  ad aggiudicazione di lavori mediante gare con offerte in
aumento,  a  revisioni di prezzi, a maggiori compensi per riserve e a
maggiori   costi  di  aree.  I  fondi  accantonati  saranno  comunque
utilizzati  per  opere di edilizia scolastica entro l'anno successivo
al termine di scadenza del programma nazionale".
  All'articolo  12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Per  le  opere  finanziate  con il programma biennale per gli anni
1967  e 1968 le eventuali integrazioni di finanziamento, ivi comprese
quelle  conseguenti  ad  aggiudicazione  di  lavori mediante gare con
offerta  in  aumento, a revisioni dei prezzi, a maggiori compensi per
riserve  e  a  maggiori  costi  di  aree,  sono  disposte  sui  fondi
accantonati,  a norma del precedente articolo 9, n. 5) per il periodo
1969-1971".

  Dopo l'articolo 8-bis, e' aggiunto il seguente:

                             Art. 8-ter.

            (Programmi esecutivi per il triennio 1969-71)

  I  programmi  esecutivi  per  gli  anni  1969, 1970 e 1971 dovranno
essere  predisposti e approvati dai comitati regionali per l'edilizia
scolastica  entro  3  mesi  dalla  data  di  recezione  del programma
nazionale  di  cui  all'ultimo  comma dell'articolo 12 della legge 28
luglio 1967, n. 641.

  L'articolo 9 e' sostituito con il seguente:

                               Art. 9.

     (Snellimento delle procedure per l'edilizia universitaria)

  Le  variazioni  al  programma edilizio di ciascuna universita' e di
ciascun  istituto  universitario di cui alla legge 28 luglio 1967, n.
641,  nei limiti delle somme assegnate e nel rispetto degli obiettivi
previsti  dal  programma stesso, sono apportate con deliberazione del
consiglio  di  amministrazione,  integrato  ai sensi dell'articolo 47
della  legge  medesima, da approvarsi con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione.
  L'importo  di  spesa,  stabilito  dall'articolo  39,  commi primo e
secondo,  della  legge  28  luglio  1967,  n.  641,  e'  elevato a un
miliardo.
  In  tutti  i casi in cui le nuove costruzioni o il completamento di
quelle  esistenti prevedano l'esecuzione in piu' lotti, e' rilevante,
ai  fini  dell'applicazione  degli  articoli  18  e 39 della legge 28
luglio  1967,  n.  641,  l'importo  globale dell'opera finanziata nel
programma approvato ai sensi della legge medesima.
  Agli  effetti  del programma quinquennale 1967-1971, il concorso di
idee,  di  cui al citato articolo 39, comma secondo, e' facoltativo e
non  si  applica  il  disposto del terzo comma dell'articolo medesimo
fintantoche'   non   siano   stati  emanati  i  bandi  tipo  previsti
dall'articolo stesso.
  Alle  spese  per lo svolgimento di concorsi per la progettazione di
opere  edilizie,  le  universita'  e  gli  istituti universitari sono
autorizzati  a  provvedere  con  aliquote non superiori allo 0,70 per
cento delle somme assegnate per le rispettive opere.
  Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 28 luglio 1967, n. 641,
e' sostituito con il seguente:
  "Il  rettore  o  il legale rappresentante dell'ente interessato, in
relazione  all'avvenuta  emissione  degli  stati  di  avanzamento dei
lavori, effettua i prelievi sulla disponibilita' del conto corrente e
ne   da'   immediata   comunicazione   al  Ministero  della  pubblica
istruzione".
  Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641,
e' sostituito con il seguente:
  "Il decreto di vincolo emesso dal provveditore alle opere pubbliche
per  le aree riconosciute idonee entro quindici giorni dall'emissione
del  giudizio  di  idoneita',  deve  essere notificato ai proprietari
interessati  e  cessa  di avere effetto dopo due anni dalla notifica,
salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di
tre anni".

  Dopo l'articolo 9, e' aggiunto il seguente:

                             Art. 9-bis.

                          (Limiti di spesa)

  I  limiti  delle spese fissate all'articolo 51, comma primo e commi
terzo   e   quarto,  del  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione
universitaria,  approvato  con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
sono rispettivamente elevati a lire 20 milioni e a lire 100 milioni.
  Le   deliberazioni  dei  consigli  di  amministrazione  concernenti
alienazioni  e  trasformazioni del patrimonio e contrazioni di mutui,
se  eccedenti  i  20 milioni, sono esecutive quando abbiano riportato
l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
  Il limite di spesa per i progetti di lavori di cui all'articolo 130
del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6
aprile 1924, n. 674, e elevato a 100 milioni per le universita' e gli
istituti  universitari  presso  i quali siano stati costituiti uffici
tecnici edilizi cui siano preposti ingegneri dei ruoli statali di cui
alla  legge 3 novembre 1961, n. 1255, o, in mancanza di questi, altri
ingegneri; a 30 milioni negli altri casi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1969

                               SARAGAT

                                            RUMOR - FERRARI AGGRADI -
                                             CARON - COLOMBO - NATALI

Visto, il Guardasigilli: GAVA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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