Legge Ordinaria n. 1034 del 18/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 23 dicembre 1970 n. 323)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
recante  provvedimenti  straordinari per la ripresa economica, con le
seguenti modificazioni:

    All'articolo 15, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:
    A  favore  di  coloro  i  quali  ai  sensi  dell'articolo  30 del
decreto-legge   27   agosto   1970,   n.   621,   hanno   corrisposto
l'integrazione  in esso prevista, al momento del versamento di quanto
dovuto   per  l'anno  1971  a  norma  del  presente  articolo,  sara'
effettuata  una detrazione pari alla meta' di quanto versato nel 1970
in base al succitato articolo 30 del decreto-legge 27 agosto 1970, n.
621;

    All'articolo 22, all'inizio sono premesse le parole:
    Fino al 31 marzo 1971;
    All'articolo  24,  primo  comma,  le  parole:  570 miliardi, sono
sostituite con le parole: 562 miliardi; le parole:
      430  miliardi,  con  le  parole: 422 miliardi, e le parole: 320
miliardi, con le parole: 312 miliardi; al terzo comma, le parole: 430
miliardi, sono sostituite con le parole: 422 miliardi;

    L'articolo 31 e' sostituito con il seguente:
      "Dal   periodo   di   paga  in  corso  al  1  gennaio  1971,  e
limitatamente  al  31  dicembre  1972,  sono  stabiliti,  ai fini del
pagamento dei contributi per gli assegni familiari:
        un massimale retributivo pari a lire 2.100 giornaliere per le
aziende  classificate  artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956,
n. 860, e per le aziende cooperative iscritte nei registri prefettizi
ai  sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre   1947,   numero   1577,   e   successive  modificazioni  ed
integrazioni;
        un massimale retributivo pari a lire 3.100 giornaliere per le
aziende  classificate  commerciali  secondo  la  vigente legislazione
previdenziale; un massimale retributivo pari a lire 3.500 giornaliere
per  le  imprese  industriali che, alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  occupano  meno di 50 dipendenti e il cui capitale
investito  non  superi  i  500  milioni di lire, nonche' un massimale
retributivo pari a lire 4.000 giornaliere per tutte le altre aziende.
    Con  la stessa decorrenza, le aliquote contributive del 17,50 per
cento  del 15,60 per cento previste dalle tabelle A e C allegate alla
legge  17  ottobre  1961,  n.  1038, e successive modiFicazioni, sono
ridotte  alla misura unica del 15 per cento e l'aliquota contributiva
prevista  dalla  tabella  B  annessa  alla stessa legge e' ridotta al
15,40 per cento.
    A  decorrere  dal  1 gennaio 1971, il contributo previsto per gli
operai agricoli dalla tabella A, sub-B) annessa alla legge suindicata
e' elevato da lire 110,10 a lire 120 per giornata di lavoro.
    Ai   fini   della   determinazione  del  numero  di  giornate  di
retribuzione,  si  osservano per le aziende di tutte le categorie, le
disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  3  ottobre  1947,  n.  1215, ed all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136.
    Per  gli  anni  1971  e  1972,  e comunque non oltre l'entrata in
vigore della riforma sanitaria, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
le  malattie, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di
Bolzano  ed  alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia
per  i  coltivatori  diretti una somma a carico della Cassa unica per
gli  assegni  familiari  pari, complessivamente, al 3 per cento delle
retribuzioni assoggettate a contributo.
    Della  somma  di  cui al precedente comma, determinata sulla base
dei  contributi  effettivamente  riscossi,  lire  25  miliardi  annui
saranno  versate  alla  Federazione  nazionale  delle  casse mutue di
malattia per i coltivatori diretti e l'importo restante sara' versato
all'INAM  che provvedera' a ripartirlo con le Casse mutue provinciali
di  malattia  di  Trento  e  di Bolzano in proporzione al gettito dei
contributi  per  l'assicurazione  contro  le  malattie risultante dai
rispettivi   bilanci   dell'anno  precedente.  I  versamenti  saranno
effettuati, senza spese, in rate trimestrali posticipate.
    A  decorrere  dal  1  gennaio  1971  e'  abrogata la disposizione
contenuta nell'articolo 2, lettera b), punto 1, della legge 29 maggio
1967, n. 369.
    Dal  periodo  di  paga  in  corso alla data del 1 gennaio 1973, i
massimali  retributivi  di  cui  al  primo comma sono elevati da lire
2.100  a  lire  2.600 per le imprese artigiane e cooperative; da lire
3.100  a  lire 3.900 per le imprese commerciali; da lire 3.500 a lire
4.400  per  le  imprese  industriali  con meno di 50 dipendenti e con
capitale  non superiore a 500 milioni; da lire 4.000 a lire 5.000 per
tutte le altre aziende.
    Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, entro il
31  dicembre  1972,  su  proposta  del  Ministro  per  il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il
bilancio  e  la programmazione economica, le aliquote contributive di
cui  al  secondo  comma potranno essere ridotte, con decorrenza dal 1
gennaio  1973  in relazione alla nuova massa retributiva imponibile e
alle esigenze finanziarie della Cassa unica assegni familiari";
    All'articolo  39,  secondo  comma,  sono  (aggiunte le parole: Al
patrimonio  di  detta  Sezione, stabilito con decreto legislativo del
Capo  provvisorio  dello  Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, modificato
con  decreto ministeriale 30 settembre 1948, con legge 2 aprile 1951,
n. 252, e con legge 25 novembre 1962, n. 1679, partecipa, in aggiunta
agli  istituti  previsti  all'articolo  2,  primo  comma, del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 15 dicembre 1947, n.
1421,  l'Istituto  di  credito  delle  casse  rurali con una quota di
conferimento di lire 50 milioni:

    All'articolo  44,  al  primo  comma, dopo le parole: di concerto,
sono   aggiunte  le  parole:  con  il  Ministro  per  gli  interventi
straordinari per il Mezzogiorno;

    L'articolo 64 e' sostituito con il seguente:
      "Per  i  fabbricati  o  porzioni  di  fabbricati,  in  corso di
costruzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto,  il termine previsto dagli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni
nella  legge 7 febbraio 1968, n. 26, e' prorogato al 31 marzo 1971, a
condizione  che entro tale termine essi siano completati in ogni loro
parte ed idonei alla effettiva occupazione.
    Per  i  fabbricati  o  porzioni di fabbricati non ancora ultimati
alla  data  del  31  marzo  1971  e  per quelli, per i quali i lavori
abbiano  inizio  entro  il  31  agosto  1971,  il  termine  di cui al
precedente  comma  e'  prorogato  al 31 agosto 1973, a condizione che
entro tale termine essi siano completati in ogni loro parte ed idonei
alla effettiva occupazione e che si tratti:
      a) di costruzioni eseguite in proprio dallo Stato, dai comuni o
da enti pubblici autorizzati a costruire abitazioni di tipo economico
e popolare o di costruzioni ammesse a contributo dello Stato;
      b)  di  costruzioni  realizzate  nell'ambito  dei piani di zona
redatti  in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e, se eseguite da
privati,  date  in locazione alle condizioni previste dall'articolo 5
della  legge  21  luglio  1965,  n.  904, o occupate direttamente dal
proprietario;
      c)   di   fabbricati   costruiti  su  aree  comunque  destinate
all'edilizia  residenziale,  sempre che il costo della area coperta e
delle   pertinenze  non  superi  il  quarto  del  valore  della  sola
costruzione;
      d)  di alloggi aventi una superficie utile non superiore ai 130
metri quadrati e che non abbiano oltre due caratteristiche fra quelle
indicate  nella tabella allegata al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 agosto 1969;
      e)  di  abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti costruite
ai  sensi  della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge
12 marzo 1968, n. 260.
    I  benefici  previsti  dal  primo  comma  non  si  applicano alle
costruzioni  autorizzate  ai  sensi  dell'articolo 17, settimo comma,
della  legge  6  agosto 1967, n. 765, e non ultimate entro il biennio
dall'inizio dei lavori".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1970

                               SARAGAT

                                          COLOMBO - FERRARI AGGRADI -
                                             REALE - GIOLITTI - PRETI
                                              - GAVA - DONAT-CATTIN -
                                                  MARIOTTI - NATALI -
                                                           LAURICELLA

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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