Legge Ordinaria n. 1505 del 28/10/1970 (Pubblicata nella G.U. del 23 ottobre 1971 n. 269)
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione  sul  commercio  di  transito  dei  Paesi senza litorale,
adottata a New York l'8 luglio 1965.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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