Legge Ordinaria n. 288 del 10/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 23 maggio 1970 n. 128)
Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  tabella  A  annessa al regolamento sugli alloggiamenti militari
dovuti  dai  Comuni,  approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n.
374,  e  successive modificazioni, relativa alle tariffe dei compensi
per  gli  alloggi  dovuti dai comuni agli ufficiali ed alle truppe di
passaggio o in precaria residenza, e' sostituita dalla seguente:
                                   Alloggi Compensi
     GRADI E QUALITA spettanti giornalieri


  Ufficiali:

Ufficiali   generali............  due  camere.............  L.  1.000
Ufficiali superiori compresi i
  primi   capitani..............   una   camera.............   "  600
Ufficiali inferiori........... una camera............. " 400


  Sottufficiali:

Marescialli...................   una   camera   ogni  due....  "  300
Sottufficiali di grado infe-
  riore a maresciallo per ogni
  persona..................... con letto e lume....... " 100


  Truppa:

Graduati e soldati per ogni
  persona.....................  con letto e lume....... " 50 Per ogni
sottufficiale, capo-
  rale o soldato.............. in locale vuoto senza
                                    altra fornitura...... " 15

  Quadrupedi:

Cavalli degli ufficiali e del- in scuderia con paglia,
  la truppa per ogni capo lume e attrezzi da
                                    stalla...............   "  80  in
                                  locali vuoti senza
                                    altra fornitura...... " 15

                                    Locali     per    uso    ufficio,
infermerie, magazzini, autorimes-
  se ed officine, per ogni metro quadrato di superficie.. " 7
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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