Legge Ordinaria n. 336 del 24/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 11 giugno 1970 n. 144)
Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  dipendenti  civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi
quelli  delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il
personale  direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed
i   magistrati   dell'ordine   giudiziario   ed   amministrativo,  ex
combattenti,  partigiani,  mutilati  ed  invalidi  di guerra, vittime
civili  di  guerra,  orfani,  vedove di guerra o per causa di guerra,
profughi   per  l'applicazione  del  trattato  di  pace  e  categorie
equiparate,  possono  chiedere  una  sola  volta  nella  carriera  di
appartenenza  la  valutazione  di  due anni o, se piu' favorevole, il
computo   delle  campagne  di  guerra  e  del  periodo  trascorso  in
prigionia,  in  internamento,  per  ricovero  in  luoghi di cura e in
licenza  di  convalescenza  per  ferite o infermita' contratte presso
reparti  combattenti  o  in prigionia di guerra o in internamento, ai
fini  dell'attribuzione  degli  aumenti  periodici e del conferimento
della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
  Il    periodo    eventualmente   eccedente   viene   valutato   per
l'attribuzione   degli   ulteriori   aumenti   periodici   e  per  il
conferimento   della   successiva   classe   di   stipendio,  paga  o
retribuzione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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