Legge Ordinaria n. 574 del 26/07/1970 (Pubblicata nella G.U. del 8 agosto 1970 n. 200)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, concernente aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369,
concernente  l'aumento  di  spesa per l'attribuzione degli assegni di
studio  universitari  e  delle  borse  di  addestramento  didattico e
scientifico, con le seguenti modificazioni:
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
    "Art. 1-bis - Le modalita' per l'accertamento delle condizioni di
cui  ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1969,
n.  162,  e  per  la  compilazione  delle  graduatorie di merito sono
determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione".
  "Art.  1-ter.  -  A decorrere dall'anno accademico 1970-71 le Opere
universitarie sono autorizzate ad attribuire, nei limiti dei fondi ad
esse conferiti, a favore di giovani particolarmente meritevoli ovvero
che  si  trovino  in  situazioni  di  particolare  disagio,  premi di
incoraggiamento,  fino  ad  un massimo di lire 250 mila annue che, in
deroga  a  quanto  disposto  dal  secondo comma dell'articolo 1 della
legge 14 febbraio 1963, n. 80, sono cumulabili con le provvidenze ivi
indicate".
  Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
  "Art.  2-bis.  -  I  titolari  di borse per laureati, vincitori del
concorso  bandito  ai  sensi dell'articolo 21 della legge 24 febbraio
1967,  n.  62,  possono  trasferirsi,  su  loro domanda, presso altro
istituto o cattedra previo assenso del direttore o titolare.
  I  titolari  di  borse  per  laureati  conferite dalle universita',
nonche' i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico,
possono  essere chiamati presso istituti o cattedre, presso cui siano
disponibili  borse  dello  stesso  tipo; la durata della borsa di cui
essi   dispongono   rimane  comunque  quella  iniziale.  E'  altresi'
consentito il trasferimento da uno ad altro istituto o cattedra della
borsa  gia'  ricoperta:  in  tal  caso  occorre,  oltre  al  consenso
dell'assegnatario  e  dell'istituto  o  cattedra  presso  il quale il
trasferimento  avviene,  anche quello dell'istituto o cattedra da cui
la  borsa  viene  sottratta, nonche' del senato accademico qualora si
tratti di trasferimento ad altra universita'".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 luglio 1970

                               SARAGAT

                                             RUMOR - MISASI - COLOMBO
                                                           - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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