Legge Ordinaria n. 576 del 26/07/1970 (Pubblicata nella G.U. del 8 agosto 1970 n. 200)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370,
concernente  il  riconoscimento  del  servizio  prestato  prima della
nomina  in  ruolo  dal  personale  insegnante  e non insegnanti delle
scuole  di  istruzione  elementare,  secondaria  ed artistica, con le
seguenti modificazioni:

  All'articolo  1,  primo  comma,  dopo  la  parola: pareggiate, sono
aggiunte le parole: comprese quelle allo estero.
  All'articolo 1, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:

  Parimenti  e'  riconosciuto  il  servizio prestato presso le scuole
degli educandati femminili statali.
  All'articolo 1, il secondo comma e' sostituito con il seguente:

  Agli  stessi fini e nella stessa misura e' riconosciuto il servizio
prestato  dal  personale  di  cui  al comma precedente in qualita' di
insegnante  di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o
degli  educandati  femminili  statali,  o parificate, comprese quelle
all'estero,  nelle  scuole  popolari,  sussidiate  o sussidiarie, con
qualifica  non  inferiore  a  "buono"  o  che  risulti prestato senza
demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica.
  All'articolo  2,  primo  comma,  dopo le parole: non di ruolo nelle
scuole   elementari   statali,  sono  aggiunte  le  parole:  o  degli
educandati femminili statali.
  All'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  Ai  docenti  di cui al primo comma dell'articolo 1, che siano privi
della  vista,  e  al  personale  direttivo  e  docente  delle  scuole
elementari  statali  o parificate per ciechi il servizio non di ruolo
comunque  prestato  e' riconosciuto per intero agli effetti giuridici
ed economici.
  All'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: i periodi di congedo
retribuiti,  sono  aggiunte  le  parole:  e  quelli  per gravidanza e
puerperio.
  L'articolo 11 e' sostituito con il seguente:

  Per l'attuazione del presente decreto gli stanziamenti iscritti nei
competenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, sono
aumentati  delle  seguenti  somme  per  gli  esercizi  sottoindicati:
milioni  15.000  per  l'anno  1970;  milioni 45.000 per l'anno 1971 e
milioni 59.600 a partire dall'anno 1972.
  All'articolo 12, le parole: di lire 14.500 milioni, sono sostituite
con le parole: di lire 15.000 milioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 luglio 1970

                               SARAGAT

                                             RUMOR - MISASI - COLOMBO
                                                           - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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