Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 576 del 26/07/1970 (Pubblicata nella G.U. del 8 agosto 1970 n. 200)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnanti delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, primo comma, dopo la parola: pareggiate, sono aggiunte le parole: comprese quelle allo estero. All'articolo 1, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: Parimenti e' riconosciuto il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali. All'articolo 1, il secondo comma e' sostituito con il seguente: Agli stessi fini e nella stessa misura e' riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualita' di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, comprese quelle all'estero, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica. All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: non di ruolo nelle scuole elementari statali, sono aggiunte le parole: o degli educandati femminili statali. All'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: Ai docenti di cui al primo comma dell'articolo 1, che siano privi della vista, e al personale direttivo e docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici. All'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: i periodi di congedo retribuiti, sono aggiunte le parole: e quelli per gravidanza e puerperio. L'articolo 11 e' sostituito con il seguente: Per l'attuazione del presente decreto gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, sono aumentati delle seguenti somme per gli esercizi sottoindicati: milioni 15.000 per l'anno 1970; milioni 45.000 per l'anno 1971 e milioni 59.600 a partire dall'anno 1972. All'articolo 12, le parole: di lire 14.500 milioni, sono sostituite con le parole: di lire 15.000 milioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 luglio 1970 SARAGAT RUMOR - MISASI - COLOMBO - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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