Legge Ordinaria n. 744 del 19/10/1970 (Pubblicata nella G.U. del 27 ottobre 1970 n. 272)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonchè disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a
favore  dei  cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni
delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonche' disposizioni
in  materia  previdenziale  a favore dei cittadini italiani che hanno
svolto  attivita'  lavorativa  in  Libia  e  dei  loro  familiari, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  1,  al  terzo e al quarto comma, le parole: "quindici
giorni" sono sostituite dalle altre: "trenta giorni";
  tra il quarto e il quinto comma e' inserito il seguente:
  "Per  coloro  che,  entro  il  predetto  termine,  non hanno potuto
trovare  sistemazione  autonoma, e' consentito in via eccezionale, un
ulteriore periodo di ospitalita' gratuita di quindici giorni".
  All'articolo  2,  al  primo comma, le parole: "Entro tre mesi" sono
sostituite dalle altre: "Entro nove mesi".
  All'articolo  4,  il  sottotitolo:  "Proroga  di  altri  benefici e
assunzioni  obbligatorie"  e'  sostituito  dal  seguente: "Assunzioni
obbligatorie ed altri benefici";
  al terzo comma e' aggiunto il seguente periodo:
  "La  facolta'  di  assumere  anche  in  soprannumero  e' attribuita
esclusivamente alle Amministrazioni dello Stato";
  alla fine dell'articolo sono aggiunti i seguenti commi:
  "Per  un  biennio  dalla  data  di entrata in vigore della legge di
conversione  del presente decreto, l'aliquota stabilita dall'articolo
17  della legge 4 marzo 1952, n. 137, e' elevata al trenta per cento;
almeno  la  meta'  di tale aliquota sara' assegnata con precedenza ai
connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1 settembre 1969.
  La  disposizione del precedente comma si applica anche agli alloggi
costruiti in attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, modificata
con  legge  29  settembre 1957, n. 966, e con legge 20 marzo 1959, n.
144.
  Per  un  biennio  dalla  data  di  entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  ferma  restando,  in materia di
assegnazione   degli   alloggi,   la   competenza  della  commissione
provinciale  di  cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, i connazionali rimpatriati dalla
Libia   hanno   diritto  a  concorrere  all'assegnazione  di  alloggi
costruiti  in applicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, anche
se  non  in  possesso  dei  requisiti  di  residenza  e di effettuato
versamento  dei  contributi  previsti  dall'articolo  12  della legge
stessa  e  dalle  lettere  a)  e  b) dell'articolo 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.
  Agli   effetti   della   formazione   delle   graduatorie  previste
dall'articolo  70  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11
ottobre  1963,  n.  1471, alle domande dei concorrenti che si trovino
nelle  condizioni  previste  dal presente articolo, sono assegnati di
diritto ed in deroga a quanto disposto dal citato articolo 70, cinque
punti per il bisogno di alloggio.
  Alle  domande  dei  concorrenti suddetti e' altresi' assegnarlo, di
diritto,  il  punteggio  massimo di quattro punti per il requisito di
anzianita'  di  lavoro,  in deroga a quanto previsto dall'articolo 71
del sopra citato decreto n. 1471.
  Agli  effetti  dei  termini  stabiliti  per  la presentazione delle
domande tendenti ad ottenere l'assegnazione degli alloggi popolari ed
economici costruiti, a totale carico dello Stato o col suo concorso o
contributo,  dagli  Istituti  autonomi  per  le case popolari (IACP),
dall'Istituto   per   lo  sviluppo  dell'edilizia  sociale  (ISES)  e
dall'Istituto  nazionale  per  le  case per gli impiegati dello Stato
(INCIS)  si applica, per i connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1
settembre 1969, la disposizione di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  maggio 1964, n. 655, limitatamente
agli  alloggi  da assegnare nel comune ove i rimpatriati esplicano la
loro  attivita'  lavorativa  o professionale od ove essi ritengano di
fissare il proprio domicilio.
  La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per gli
alloggi  costruiti con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.
60".
  Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
  "Art. 4-bis. (Provvidenze per i notai). - Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
i connazionali rimpatriati dalla Libia, di cui al precedente articolo
1,  che  ivi abbiano esercitato attivita' di notaio, sono, a domanda,
temporaneamente  assegnati  in soprannumero al comune capoluogo di un
distretto  notarile  da  essi indicato, previo accertamento, da parte
del  Ministro  per  la  grazia  e  la  giustizia,  del  possesso  del
prescritto  titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attivita'
suddetta, nonche' dei requisiti di moralita' e di condotta.
  I   notai   in   soprannumero  di  cui  al  precedente  comma  sono
successivamente  iscritti d'ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi
vacanti  nel distretto cui appartengono, fino a quando non conseguano
il trasferimento".
  "Art.  4-ter.  (Incarichi temporanei a sanitari). - Ai connazionali
rimpatriati  dalla  Libia di cui al precedente articolo 1 che abbiano
ottenuto,   a   norma   della  legge  20  luglio  1960,  n.  735,  il
riconoscimento   del   servizio  sanitario  prestato  all'estero,  e'
conferita, con preferenza sugli altri, l'assegnazione degli incarichi
temporanei  presso  gli enti ospedalieri ai sensi dell'articolo 3 del
decreto  del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, salva
la riserva stabilita al quinto comma dello stesso articolo 3, purche'
siano in possesso dei requisiti richiesti.
  Le   amministrazioni   ospedaliere,   entro   trenta  giorni  dalla
pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,
debbono  inviare  al  Ministero  della  sanita' l'elenco dei posti da
assegnare.
  Altro   elenco  per  i  posti  che  si  renderanno  successivamente
disponibili  sara'  trasmesso  allo  stesso  Ministero  entro novanta
giorni  dalla  pubblicazione  della legge di conversione del presente
decreto.
  Tali  elenchi  saranno  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale entro
trenta   giorni   dalla  scadenza  dei  termini  indicati  dal  comma
precedente.
  Gli  interessati debbono presentare a tal uopo domanda entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Trascorso  detto  termine, ove non siano state presentate domande o
queste  non  possano  essere  accolte,  l'incarico  verra'  conferito
secondo le norme vigenti".
  "Art.  4-quater.  (Esami di idoneita' e concorsi per i sanitari). -
Il  Ministero  della  sanita', entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  bandira'  una
sessione  speciale  nazionale  per  il  conseguimento  dell'idoneita'
prevista  dagli  articoli  61  e  seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, da parte dei sanitari
  connazionali  rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo
  1.
Le operazioni concorsuali dovranno essere concluse entro 30 giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
  La commissione esaminatrice per direttore sanitario, per primario e
per   direttore  di  farmacia  giudichera'  anche  i  candidati  alla
idoneita' per le qualifiche inferiori della stessa specialita'.
  Per  i  concorsi a posti di sanitario ospedaliero i connazionali di
cui  all'articolo  4-ter  beneficiano  dell'elevazione  di 5 anni del
limite  di  eta'  in aggiunta ai benefici gia' previsti dalle vigenti
disposizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi.
  Il limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi a posti
di  esercenti  professioni  o  arti  sanitarie  dipendenti dagli enti
locali,  dagli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente
o  prevalentemente  compiti  di  assistenza  sanitaria  e  dagli enti
mutualistici  e  previdenziali,  e' elevato a 55 anni in favore delle
persone indicate all'articolo 4-ter.
  Ai  concorsi  per  l'assegnazione  di  posti di sanitari dipendenti
dagli  enti di cui al precedente comma, per i quali non abbiano avuto
ancora   inizio   le   operazioni   di  valutazione  dei  titoli  dei
concorrenti,  possono  partecipare  i sanitari indicati al precedente
articolo  4-ter che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  L'effettuazione delle prove di esame non potra' aver luogo prima di
30  giorni  dalla scadenza del termine di presentazione delle domande
di cui al precedente, comma.
  Nei  concorsi  di  assunzione  presso enti ospedalieri o presso gli
enti  di  cui al precedente comma quinto, la qualita' di connazionale
rimpatriato  dalla  Libia,  ai  sensi  del precedente articolo 1, da'
diritto  al  punteggio  preferenziale di 10 punti nella categoria dei
titoli.
  Nei  concorsi  per  l'assegnazione  di  farmacie urbane e rurali, a
norma delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 475,
il  servizio  prestato  dai farmacisti connazionali rimpatriati dalla
Libia e' equiparato al servizio di farmacista rurale non titolare.
  Per   quanto  riguarda  le  assunzioni  presso  le  amministrazioni
ospedaliere continuano ad applicarsi, anche per il personale previsto
dal  presente  decreto, le disposizioni dell'articolo 126 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.
  Peraltro,   le  amministrazioni  ospedaliere  non  possono  bandire
concorsi   di  assunzione  prima  dell'espletamento  degli  esami  di
idoneita'".
  "Art.  4-quinquies.  (Provvidenze per altro personale sanitario). -
Le  disposizioni  di  cui  alla  legge  10  luglio  1960,  n. 735, si
applicano  in  favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia di cui
al  precedente  articolo  1  che ivi abbiano esercitato professioni o
arti  sanitarie  ausiliarie  con  prestazioni  di servizi presso enti
pubblici   sanitari  o  istituti  che  svolgono  attivita'  sanitaria
nell'interesse pubblico.
  Il   riconoscimento  di  cui  al  precedente  comma  e'  esteso  ai
farmacisti  che  abbiano prestato servizio in qualita' di direttore o
collaboratore presso farmacie in Libia.
  Il  riconoscimento  del  servizio  di  cui  al presente articolo e'
subordinato  all'accertamento,  da parte del Ministro per la sanita',
dell'idoneita'  del titolo abilitante all'esercizio della professione
o arte sanitaria.
  Ai  predetti  si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo
4-ter".
  "Art.  4-sexies.  (Provvidenze  per i farmacisti). - Entro sei mesi
dall'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente
decreto,  i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente
articolo,  che  ivi  abbiano  esercitato  l'attivita'  di farmacista,
potranno  ottenere,  a  domanda,  l'autorizzazione  alla  apertura ed
all'esercizio  di  una  farmacia in un comune capoluogo di provincia,
anche  in  soprannumero rispetto alla vigente pianta organica, previo
accertamento,  da parte del Ministro per la sanita', del possesso del
prescritto  titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attivita'
suddetta, nonche' dei requisiti di moralita' e di condotta".
  All'articolo   5,  il  sottotitolo:  "Attivita'  assistenziali  del
Ministero  dell'interno  successive  alla liquidazione" e' sostituito
dal seguente: "Attivita' assistenziali del Ministero dell'interno";
  al  secondo  comma,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' per il temporaneo ricovero di minori in istituti idonei";
  alla fine dell'articolo e' aggiunto il seguente comma:
  "Ai  predetti  profughi  e  rimpatriati,  che  versino  in stato di
bisogno  e  non  fruiscano  di  alcun  trattamento  previdenziale per
malattia,   e'   concessa,   a  carico  del  Ministero  dell'interno,
l'assistenza  sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, per la durata di
sei mesi dalla data del rimpatrio".
  All'articolo  7,  al  primo comma, le parole: "ulteriore importo di
lire  4.500  milioni" sono sostituite dalle altre: "ulteriore importo
di lire 7.500 milioni".
  All'articolo  10,  primo  comma,  dopo  le  parole:  "in  Libia" e'
soppressa  la  parola  "fino"  ed  e'  aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "La,  stessa  provvidenza  si  applica  agli  insegnanti  e
professori   incaricati   locali   assegnati  con  provvedimento  del
Ministero  degli affari esteri o della competente autorita' consolare
alle  scuole  ed istituti legalmente riconosciuti della Libia ed alle
scuole elementari e medie di Bengasi".
  Dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente:
  "Art.  10-bis.  (Personale  direttivo  e  docente  di  ruolo). - Il
personale  direttivo  e  docente  di ruolo attualmente assegnato alle
scuole  ed  istituti di cui al primo comma del precedente articolo 10
cessa dal servizio in Libia con decorrenza dal 30 settembre 1970.
  Il  predetto  personale,  con  decorrenza  dal  1  ottobre 1970, e'
assegnato nelle scuole o istituti richiesti del territorio nazionale,
ed  in  essi  e' utilizzato, anche in soprannumero qualora non vi sia
vacanza  o  disponibilita'  di  posto  e di cattedra. Nel caso che il
personale  suddetto  da assegnare in soprannumero nella stessa scuola
od  istituto  superi  le  cinque  unita', puo' essere utilizzato, per
l'eccedenza,  anche  presso  le direzioni didattiche, gli ispettorati
scolastici,  i  provveditorati  agli  studi o gli uffici centrali del
Ministero della pubblica istruzione.
  Con  decreto  del  Ministro  per gli affari esteri, di concerto con
quello  per  la  pubblica istruzione, da emanare entro il 10 novembre
1970, e' determinata un'aliquota, non superiore a 20 unita', di posti
all'estero,  con  indicazione  delle  relative  sedi di assegnazione,
riservati al personale di cui ai commi precedenti che nel termine del
15  novembre  1970 presenti domanda di riassegnazione all'estero alla
Direzione   generale  delle  relazioni  culturali  con  l'estero  del
Ministero degli affari esteri.
  Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri per l'ammissione e la
graduazione  delle  domande ed e' costituita apposita commissione per
provvedervi".
  All'articolo 12, all'ultimo comma, dopo le parole:
  "al quarto" sono soppresse le altre: "e quinto".
  Dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
  "Art.  12-bis.  (Assistenza scolastica) - Gli alunni degli istituti
statali  di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e gli
studenti  delle  Universita'  statali  appartenenti alle famiglie dei
connazionali  rimpatriati  dalla  Libia  di  cui  all'articolo  1 del
presente  decreto  sono  esonerati  dal  pagamento  delle tasse e dei
contributi scolastici.
  Agli  alunni  appartenenti alle famiglie di cui al precedente comma
frequentanti  le  scuole  e  gli  istituti di istruzione secondaria e
artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio
  riconosciuti  dallo  Stato  sono  forniti  gratuitamente i libri di
  testo.
Per agevolare la frequenza scolastica degli alunni appartenenti
alle  famiglie  di  cui al primo comma del presente articolo iscritti
alle  scuole  elementari  e  alle  scuole  ed  istituti di istruzione
secondaria  e  artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di
studio  riconosciuti  dallo  Stato, i patronati scolastici e le casse
scolastiche   sono   autorizzati   ad   effettuare   gli   interventi
assistenziali  previsti  dalle  norme  vigenti  anche  in  deroga  ai
requisiti soggettivi prescritti dalle norme stesse.
  Tutti  i  posti  in istituti pubblici di educazione femminile e nei
convitti  nazionali  che  risultino non assegnati dopo l'espletamento
dei  concorsi  in atto, sono attribuiti gratuitamente, in deroga alle
norme  vigenti  e  secondo le disposizioni che saranno emanate con la
ordinanza  prevista  dal successivo articolo 13, agli alunni indicati
nel precedente comma.
  Il  Ministero  della pubblica istruzione puo' concludere accordi e,
nei  limiti  delle  disponibilita'  del  capitolo n. 2243 del proprio
stato  di  previsione  della  spesa,  stipulare anche convenzioni con
opere  ed  istituti di istruzione ed educazione per l'assegnazione di
posti  gratuiti  agli  alunni  di  cui  sopra  che non abbiano potuto
trovare sistemazione negli istituti indicati nel precedente comma.
  Agli  studenti universitari appartenenti alle famiglie indicate nel
primo  comma e' concesso, a domanda, lo assegno di studio di cui alla
legge 21 aprile 1969, n. 162, anche in deroga ai requisiti soggettivi
ivi previsti e con le modalita' che saranno stabilite con l'ordinanza
di cui al successivo articolo 13.
  Le  provvidenze  di  cui ai commi primo, secondo, terzo e sesto del
presente articolo sono cumulabili con altri assegni e borse di studio
o  posti  gratuiti  in  collegi  o  convitti  concessi  per  pubblico
concorso.
  Le provvidenze di cui al presente articolo il cui onere e' valutato
  in   lire   290  milioni,  sono  accordate  per  l'anno  scolastico
  1970-1971". L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  13.  (Modalita'  di  applicazione).  -  Il  Ministro  per la
pubblica  istruzione stabilira' con proprie ordinanze le modalita' di
applicazione  degli articoli 10, 10-bis, 11, 12 e 12-bis del presente
decreto".
  L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
  "All'onere  derivante  dall'applicazione  delle  norme  di cui agli
articoli  10,  11 e 12 del presente decreto, valutato per l'esercizio
finanziario  corrente  in  lire  50 milioni e per l'esercizio 1971 in
lire  200  milioni,  si  provvedera'  con  i  normali stanziamenti di
bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
  All'onere   di   lire   290   milioni  derivante  dall'applicazione
dell'articolo  12-bis  si  provvedera'  mediante  riduzione di uguale
importo  dello  stanziamento  del  capitolo  n.  3523  dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio".
  All'articolo  24, il sottotitolo: "Assistenza sanitaria dell'INAIL"
e' sostituito dal seguente: "Assistenza sanitaria dell'INAM".
  All'articolo 27, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  norme del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto
da  altri  articoli  del decreto stesso, si applicano non oltre il 31
dicembre 1972";
  al  secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nel
quadro della normativa generale per la sistemazione dei profughi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 ottobre 1970

                               SARAGAT

                                                  COLOMBO - RESTIVO -
DONAT-CATTIN - Bosco -
MISASI - MORO - FERRARI
AGGRADI - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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