Legge Ordinaria n. 777 del 28/10/1970 (Pubblicata nella G.U. del 10 novembre 1970 n. 284)
Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  corrispondere  ad effettive, indilazionabili esigenze connesse
alla  crescente  azione  d'intervento  dello  Stato  nei vari settori
economico-sociali,  i dipendenti civili dello Stato di ogni carriera,
qualifica   e   ordinamento,   comunque   in   servizio   presso   le
amministrazioni,  uffici  e servizi sottoindicati, sono autorizzati -
con  effetto  dal  1  gennaio  1970  e  fino al 31 dicembre 1972 - ad
effettuare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, prestazioni di
lavoro straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna
unita'  del  personale  delle  carriere  direttive,  di  concetto  ed
esecutive  e  per  non  oltre  sessanta  ore mensili per il personale
ausiliario  ed  operaio,  in aggiunta a quelle massime previste dalle
norme in vigore:
    uffici  e  servizi  centrali  e  periferici  del  Ministero delle
finanze,  escluso  il  personale  in  servizio  presso  la  Direzione
generale  per i servizi della finanza locale e quello appartenente ai
ruoli   dell'Amministrazione   periferica   delle  dogane  e  imposte
indirette;
    uffici  e  servizi centrali e periferici del Ministero del tesoro
che non abbiano autonomia di amministrazione, escluso il personale il
cui trattamento economico accessorio sia a carico degli uffici aventi
autonomia  di  amministrazione,  il  personale di cui all'articolo 4,
quarto  comma,  del  decreto-legge  21  dicembre  1966, n. 1090, come
sostituito  dalla  legge  di  conversione  16  febbraio  1967, n. 14,
nonche'  il  personale  in  servizio  presso  l'ufficio  centrale  di
ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato e presso il
servizio centrale di ragioneria dell'ANAS;
    Ministero del bilancio e della programmazione economica;
    Ministero delle partecipazioni statali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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