Legge Ordinaria n. 934 del 10/11/1970 (Pubblicata nella G.U. del 10 dicembre 1970 n. 312)
Modifica del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908,
modificato  dalla  legge  2  marzo  1963,  n.  362, e' sostituito dal
seguente:
  "Le  somme  affluenti  al  Fondo sono destinate alla concessione di
mutui    per    la    costruzione,   riattivazione,   trasformazione,
ammodernamento  ed  ampliamento di stabilimenti industriali e aziende
artigiane,      per     costruzioni     navali,     per     attivita'
turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo
industriale,   con   esclusione   di   lavori  pubblici,  nonche'  al
finanziamento  della  costruzione  di  alloggi  di tipo popolare, con
preferenza   nella  zona  industriale  di  Trieste,  per  un  importo
complessivo  non  superiore  al  dieci  per  cento  della consistenza
patrimoniale del Fondo stesso".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 novembre 1970

                               SARAGAT

                                               COLOMBO - LAURICELLA -
                                           FERRARI AGGRADI - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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