Legge Ordinaria n. 952 del 30/11/1970 (Pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 1970 n. 314)
Applicazione del regolamento comunitario n. 79 del 1965 in materia di contabilità agraria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  contributo  annuale  previsto  dall'articolo  6 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, e' elevato a
lire 400 milioni.
  All'onere  di  lire  250 milioni, derivante dall'applicazione della
disposizione  di cui al comma precedente per l'anno finanziario 1970,
si  provvede  con  una corrispondente aliquota dei mutui da contrarre
nel  predetto  anno, ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 ottobre
1966,  n.  910,  intendendosi  corrispondentemente  ridotta,  di pari
importo,  l'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 45, lettera
c), della stessa legge, per il medesimo anno finanziario.
  All'onere  di  lire  250 milioni, derivante dall'applicazione della
disposizione  di  cui  al primo comma per l'anno finanziario 1971, si
provvede con corrispondente riduzione dei fondi di cui al capitolo n.
3523  dello  stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno medesimo.
  Il  Ministro  per  il  tesoro  e' autorizzato a disporre con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 novembre 1970

                               SARAGAT

                                                   COLOMBO - NATALI -
                                                    FERRARI AGGRADI -
                                                           - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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