Legge Ordinaria n. 1039 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1971 n. 315)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854,
concernente  modificazioni  al  regime  fiscale degli spiriti, con le
seguenti modificazioni:
    All'articolo 1 e' aggiunto il seguente comma:
    "Il periodo minimo di invecchiamento dell'acquavite di vino posta
in commercio con denominazione brandy, stabilito dall'articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, nel
comma aggiunto con l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e'
ridotto ad un anno".
  All'articolo   3,  primo  comma,  dopo  le  parole:  "e  successive
modificazioni",  sono  aggiunte le parole: "nonche' alle disposizioni
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 12 febbraio 1965, n.
162".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971

                               SARAGAT

                                             COLOMBO - PRETI - NATALI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

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