Legge Ordinaria n. 1050 del 29/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1971 n. 317)
Modificazione della legge 21 maggio 1956, n. 489, sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, e' sostituito
dal seguente:
  "Alla  Corte di cassazione e alla Procura generale presso la stessa
Corte  possono  essere  applicati,  con  il  loro  consenso,  sentiti
rispettivamente  il  primo  Presidente  ed  il  Procuratore generale,
magistrati  di  Corte  d'appello  in numero non superiore a 30 per la
Corte  e  a  10 per la Procura generale, e magistrati di tribunale in
numero  non  superiore  a  22  per  la  Corte  e  a 12 per la Procura
generale,  lasciando  vacanti  altrettante sedi ad essi riservate. Ai
magistrati applicati non compete alcuna indennita'.
  Con  decreto  del  primo  Presidente  della  Corte  di cassazione i
magistrati  applicati  alla  Corte sono destinati a prestare servizio
presso  l'ufficio del massimario e del ruolo, e se sono magistrati di
Corte   d'appello,   possono  essere  autorizzati,  per  esigenze  di
servizio,  ad  esercitare  le  funzioni di consigliere della Corte di
cassazione.  Parimenti,  con  decreto  del  Procuratore  generale,  i
magistrati  di  Corte  di  appello  applicati  alla  Procura generale
possono  essere  autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare
le   funzioni  di  sostituto  procuratore  generale  della  Corte  di
cassazione.
  L'applicazione  non  e'  ammessa  e,  se gia' avvenuta, deve essere
revocata,  nei  riguardi  dei magistrati di tribunale che siano stati
sottoposti  con  esito  negativo al giudizio previsto dall'articolo 1
della legge 25 luglio 1966, n. 570, ai fini della nomina a magistrato
di  Corte di appello, nonche' nei riguardi dei magistrati di Corte di
appello che nello scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione,
siano stati dichiarati non idonei.
  Oltre  i casi previsti dalla presente legge, non sono ammesse altre
applicazioni  alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso
la Corte stessa".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 novembre 1971

                               SARAGAT

                                                              COLOMBO

                                                              Visto,
il Guardasigilli: COLOMBO
 

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