Legge Ordinaria n. 1053 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1971 n. 317)
Diritto degli assistiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico all'assistenza sanitaria diretta opzionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dalla  data  del  1  luglio 1972 i soggetti ammessi a
fruire  dell'assistenza  sanitaria  gestita dall'ENPAS e dall'ENPDEDP
hanno  diritto di optare per l'erogazione, da parte dell'ente stesso,
delle seguenti prestazioni in forma diretta:
    a) assistenza sanitaria generica ambulatoriale e domiciliare;
    b)    assistenza    sanitaria   specialistica   ambulatoriale   e
domiciliare;
    c) assistenza farmaceutica;
    d)  assistenza  ostetrica,  Per  le  altre prestazioni sanitarie,
nonche'  per  coloro  che  non  intenderanno avvalersi del diritto di
opzione, l'assistenza sanitaria continuera' ad essere erogata secondo
il   sistema   e  nelle  forme  previste  dall'ENPAS  e  dall'ENPDEDP
all'entrata in vigore della presente legge, migliorando adeguatamente
i rimborsi per prestazioni mediche.
  L'opzione,  da  esercitarsi dall'assicurato per se' e per il nucleo
familiare  assistibile,  ha  validita'  per  tutto l'anno solare e si
intendera'  automaticamente rinnovata ove non venga revocata entro il
30 novembre di ciascun anno.
  Per  l'esecuzione  di  quanto previsto dal primo comma del presente
articolo,  l'ENPAS  e l'ENPDEDP sono autorizzati a stipulare apposite
convenzioni  con  le  organizzazioni  professionali e sindacali delle
categorie  sanitarie  interessate.  Dette  convenzioni,  a parita' di
prestazioni  professionali, dovranno essere conformi, per gli aspetti
economici  e,  ove  possibile,  per  quelli  normativi, alle analoghe
convenzioni stipulate dall'INAM.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)