Legge Ordinaria n. 1069 del 03/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1971 n. 319)
Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1967, n.
537, sono aggiunti i seguenti commi:
  "Gli enti e gli istituti finanziari di cui al precedente articolo 1
sono  altresi' autorizzati a concedere i mutui per l'apprestamento ex
novo  da parte dei comuni e dei consorzi di comuni di impianti e reti
di distribuzione dei servizi gas ed acquedotti accettando in garanzia
delegazioni   di  pagamento  sulle  entrate  effettive  ordinarie  di
costituende aziende comunali, consorziali o speciali municipalizzate,
fino  al limite di un terzo delle entrate complessive determinate nel
bilancio  preventivo  delle  aziende  stesse  come definito nel piano
tecnico-finanziario   approvato   in  via  definitiva  dal  consiglio
comunale e dalla competente giunta provinciale amministrativa o dagli
organi di controllo per le Regioni a statuto speciale, ai sensi degli
articoli 10 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578, e degli articoli 84 e seguenti del regolamento
approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108.
  Le  agevolazioni  a favore dei comuni e dei consorzi di comuni - di
cui  al  precedente comma - sono estese anche al caso di costituzione
di  nuove  aziende  municipalizzate  a seguito di riscatto di servizi
(gas ed acqua) gestiti precedentemente in regime di concessione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 novembre 1971

                               SARAGAT

                                                  COLOMBO - RESTIVO -
                                                      FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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