Legge Ordinaria n. 1090 del 11/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1971 n. 321)
Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma  dell'articolo  24 della legge 18 marzo 1968, n.
249, e' sostituito dal seguente:
  "Fermo  restando il possesso degli altri requisiti prescritti dalle
rispettive   norme   di   avanzamento,  nell'Arma  e  Corpi  predetti
l'ammissione  al  giudizio  per  la  promozione  a  ruolo  aperto  ad
appuntato  ha  luogo  al  compimento dei seguenti periodi di servizio
prestati nell'Arma o Corpo di appartenenza: 20 anni nel 1968; 19 anni
nel  1969;  18  anni nel 1970; 17 anni nel 1971; 16 anni nel 1972; 15
anni nel 1973; 14 anni dal 1974 in poi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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