Legge Ordinaria n. 1093 del 11/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1971 n. 322)
Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  laureati  e  diplomati  in possesso di abilitazione provvisoria
all'esercizio  della  professione,  ai  quali si applicano i disposti
degli articoli 7, 8 e 9 della legge.
  8   dicembre   1956,   n.   1378,   e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  e'  rilasciata la definitiva abilitazione su richiesta
degli   ordini   professionali  presso  i  quali  sono  iscritti  gli
interessati, d'intesa con questi ultimi.
  La  richiesta  di  cui  al precedente comma, da presentare entro un
anno  dall'entrata in vigore della presente legge, sara' corredata di
attestato  comprovante  la  regolare  iscrizione  dei  sopra indicati
laureati  e  diplomati  al  rispettivo albo professionale, nonche' di
idonei  documenti,  che  gli  ordini  inviteranno  gli  interessati a
produrre,   al   fine  di  certificare  che  la  professione  di  cui
all'abilitazione   provvisoria  e'  stata  ed  e'  da  questi  ultimi
esercitata.
  Per  l'ulteriore  accertamento  dei  titoli  e  per le modalita' di
rilascio del diploma, si applicano le disposizioni di cui ai medesimi
articoli 8 e 9 della citata legge n. 1378 del 1956.
 

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