Legge Ordinaria n. 1095 del 20/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1971 n. 322)
Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini dell'iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  ufficiali  in servizio permanente, dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della guardia di finanza, provenienti, rispettivamente, dai
corsi  ordinari  dell'Accademia  militare,  ovvero dai corsi ordinari
dell'Accademia della guardia di finanza, sono riconosciuti validi gli
esami  superati  nel  biennio  di  accademia e in quello ordinario di
applicazione  presso la Scuola ufficiali carabinieri, se ufficiali di
tale Arma, o, se ufficiali del Corpo della guardia di finanza, presso
l'Accademia  del Corpo stesso, nelle materie indicate dalla tabella A
allegata   alla   presente   legge   e   alle   condizioni  stabilite
dall'articolo  3,  per  l'ammissione  al  secondo  o,  a giudizio del
competente  consiglio  di  facolta',  al  terzo  anno  di corso delle
facolta'  di  giurisprudenza,  di  scienze  politiche o di economia e
commercio, ai fini del conseguimento della relativa laurea.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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