Legge Ordinaria n. 126 del 09/03/1971 (Pubblicata nella G.U. del 5 aprile 1971 n. 84)
Interventi a favore dello spettacolo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20
febbraio  1948,  n.  62,  destinata  alle  manifestazioni teatrali di
prosa,   aumentata  della  somma  di  lire  400  milioni  per  l'anno
finanziario   1970   con   la  legge  10  maggio  1970,  n.  292,  e'
ulteriormente aumentata di lire 1.500 milioni per l'anno 1971, di cui
500 milioni per manifestazioni dell'anno 1970, e di lire 1 miliardo a
decorrere dall'anno 1972.
  La  somma di cui al precedente comma potra' essere utilizzata anche
a  favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento
del   teatro   drammatico  e  della  cultura  teatrale,  promosse  ed
organizzate  da  enti  pubblici,  istituti  universitari, comitati ed
associazioni culturali e di categoria.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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