Legge Ordinaria n. 214 del 31/03/1971 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1971 n. 110)
Provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  impiegati  ed  operai non di ruolo del Ministero della difesa
che,  nel  periodo  1  gennaio  1950-31  dicembre 1959, cessarono dal
servizio  per  mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero
dell'esodo  volontario  di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in
previsione  della  non  rinnovazione  del  contratto  di  lavoro o in
dipendenza  di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro
a  sedi  di  disagevole  risistemazione,  e'  concesso, dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, un trattamento di pensione
pari  a  quello  che  sarebbe  loro  spettato qualora, fino alla data
anzidetta,  ovvero fino a quella del compimento dei limiti massimi di
eta'  di  cui  all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, se
precedentemente  raggiunti,  avessero  ininterrottamente continuato a
prestare  servizio  presso  il Ministero della difesa in posizione di
ruolo  corrispondente  a quella non di ruolo ricoperta all'atto della
cessazione  dal  servizio presso il Ministero medesimo, tenendo conto
della normale progressione, giuridica ed economica.
  Il  trattamento  di  pensione  previsto  dal  precedente comma e' a
totale carico dello Stato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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