Legge Ordinaria n. 320 del 03/05/1971 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1971 n. 145)
Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  5  della  legge  24  ottobre  1966,  n.  887,  e' cosi'
sostituito:
  "I  maggiori  ed  i  capitani  sono  ammessi a frequentare il corso
superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici,
nel  numero  stabilito  dal Ministro per le finanze, subordinatamente
all'esito  favorevole  di  un  esame  e nell'ordine della graduatoria
compilata  in  base  alle  risultanze  dello  stesso.  Possono essere
ammessi all'esame i maggiori ed i capitani che ne facciano domanda.
  I  capitani  devono aver compiuto, alla data in cui vengono indetti
gli  esami,  il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento
dalla  tabella  n.  1  allegata  alla  presente legge e devono essere
compresi,  alla  data  anzidetta,  nel  primo terzo dell'organico del
grado.
  Sulle  domande  di  ammissione  agli  esami  di cui sopra esprimono
parere  i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide
la  commissione  ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti
complessivi  e  dei  precedenti  di  carriera  e  di  servizio  degli
ufficiali.
  I  capitani  ammessi  al corso superiore di polizia tributaria sono
dispensati   dall'obbligo   della   frequenza   del  corso  superiore
d'istituto;  essi  possono essere valutati per l'avanzamento anche se
non abbiano frequentato detto corso.
  Gli   esami   previsti   dal   presente  articolo  vengono  indetti
annualmente, alla data del 1 gennaio, con decreti del Ministro per le
finanze".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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