Legge Ordinaria n. 403 del 19/05/1971 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1971 n. 162)
Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La    professione   sanitaria   ausiliaria   di   massaggiatore   e
massofisioterapista  e'  esercitabile  soltanto  dai  massaggiatori e
massofisioterapisti   diplomati   da   una   scuola  di  massaggio  e
massofisioterapia  statale o autorizzata con decreto del Ministro per
la sanita', sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di
istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.
  Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi
sono  autorizzati  a  sostenere o rimborsare le spese per prestazioni
massoterapiche  e  fisioterapiche  solo  se queste sono effettuate da
massaggiatori  e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle
dipendenze  di  enti  ospedalieri  e  di  istituti  privati,  sia che
esercitino la professione autonomamente.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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