Legge Ordinaria n. 509 del 30/06/1971 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1971 n. 194)
Elevazione della misura degli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  misura  degli  assegni familiari prevista dalla legge 14 luglio
1967,  n.  585, in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
e'  determinata  in  lire  40.000  annue per ciascun figlio e persone
equiparate  a  carico,  per  l'anno  1971,  e in lire 55.000 annue, a
decorrere dal 1972.
 

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