Legge Ordinaria n. 517 del 30/06/1971 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1971 n. 195)
Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  Ministro  per le finanze ha facolta', fino al 31 dicembre 1973,
di  trattenere in servizio, con il consenso degli interessati, per la
durata   di   tre   anni,  gli  ingegneri  della  carriera  direttiva
dell'amministrazione  del  catasto  e dei servizi tecnici erariali al
raggiungimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo.
  Gli  ingegneri  della  medesima  carriera, collocati a riposo dal 1
luglio  1970  e  fino  all'entrata  in  vigore  della presente legge,
potranno  essere  richiamati e trattenuti in servizio alle condizioni
di cui al comma precedente.
  Gli ingegneri trattenuti o richiamati in servizio sono collocati in
soprannumero,  tenendosi  scoperto  un posto nella qualifica iniziale
del  ruolo  per  ogni  impiegato  collocato  in soprannumero. La loro
cessazione  dal  servizio  puo'  essere  disposta dal Ministro per le
finanze in qualsiasi momento.
  Gli  ingegneri  trattenuti  o  richiamati  non  possono  conseguire
promozioni ed il loro trattamento economico e' quello previsto per la
qualifica  rivestita.  Il  servizio prestato in soprannumero e' utile
sia  ai  fini  degli  aumenti periodici di stipendio, sia ai fini del
trattamento di quiescenza.
  Gli  ingegneri  suddetti  verranno utilizzati in compiti di studio,
direzione,  progettazione  e  collaudo  dei  lavori ed in particolari
incarichi  connessi  con l'attivita' dell'amministrazione finanziaria
di appartenenza.
  Gli  incarichi  ispettivi  e  la  dirigenza  dei  servizi ed uffici
potranno  essere  eccezionalmente  affidati, con motivato decreto del
Ministro,  per  le  finanze  ed  a  tempo determinato, agli ingegneri
trattenuti quando si verifichi l'impossibilita' di provvedervi in via
ordinaria.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 giugno 1971

                               SARAGAT

                                                    COLOMBO - PRETI -
                                                      FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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